GESTIAMO IL BUDGET DEL WELFARE SENZA COSTI ACCESSORI PER L’AZIENDA.
Dall’ottimizzazione del vantaggio fiscale al miglioramento del benessere dei propri dipendenti: tutti i possibili vantaggi associati al welfare aziendale, per Azienda e Lavoratori.
I VANTAGGI:
I vantaggi per aziende e dipendenti derivanti dall’introduzione di un piano welfare, possono essere raggruppati in 3 punti principali:
1) Ottimizzazione del vantaggio fiscale per l’Azienda secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dagli artt. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
2) Aumento del potere d’acquisto del dipendente: benefit detassati e decontributi, ma anche sconti, convenzioni, beni e servizi con condizioni esclusive.
3) Incremento del benessere aziendale: miglioramento del clima aziendale, diminuzione del turnover e assenteismo, maggiore attraction e retention per l’Azienda.
VANTAGGI PER IL DIPENDENTE:
Il punto di vista del lavoratore: ottimizzazione del vantaggio fiscale e benessere aziendale.
Tramite piani di welfare l’azienda può offrire ai lavoratori un panel di servizi e benefit non monetari il cui valore a parità di costi sostenuti risulta di fatto superiore rispetto a quello generato dall’erogazione diretta della corrispondente cifra in busta paga in virtù di una maggiore convenienza fiscale.
Poniamo 3 casi in cui viene corrisposto al dipendente un aumento di Euro 3.000 su una retribuzione annua lorda (RAL) di Euro 28.000:
- Direttamente in busta paga, genera un aumento del 38% di aliquota IRPEF (Euro 1.140)
- Come premio di risultato (PdR) in busta paga, genera un aumento del 10% di aliquota IRPEF (Euro 300)
- Come premio di risultato (PdR) convertito in welfare genera un aumento dello 0% di aliquota IRPEF.
Il welfare aziendale offre al dipendente una duplice opportunità: beneficiare di servizi utili per sé e per i propri familiari e disporre di risparmio aggiuntivo da impiegare per i propri consumi, favorendo lungo questa via una maggiore "fidelizzazione" nei confronti dell'azienda.
VANTAGGI PER L'AZIENDA:
Poniamo 3 casi in cui viene corrisposto al dipendente un aumento di Euro 3.000 su una retribuzione annua lorda (RAL) di Euro 28.000:
- Direttamente in busta paga, genera un aumento del 38% di aliquota IRES (Euro 825) e contributi INPS per 714,3
- Come premio di risultato (PdR) in busta paga genera un costo del 23,81% di contributi INPS di Euro 714,3
- Come premio di risultato (PdR) convertito in welfare genera un aumento dello 0% di aliquota IRES e 0 Euro di contributi INPS.
Potremmo sintetizzare i punti a favore dell’Azienda in questo modo:
- Ottimizzazione del vantaggio fiscale per l’Azienda
- Apportare miglioramenti all’interno dell’ambiente di lavoro
- Ritorno in termini di produttività, fidelizzazione, immagine
PERCHE’ LE AZIENDE DEVONO FARE WELFARE:
- Possono aumentare la produttività dei propri lavoratori e di conseguenza i profitti
- Accrescere il senso di appartenenza e di fidelizzazione dei dipendenti
- Avere maggiore capacità attrattiva di nuovi talenti
- Migliorare l’immagine aziendale
- Non genera costi di contribuzione per l’impresa
- Il dipendete riceve la somma erogata dall’Azienda per il suo intero valore.
Convertendo il premio di risultato in welfare aziendale, il vantaggio fiscale si traduce sia nella completa deducibilità fiscale del premio stesso sia nella completa esenzione della trattenuta dei contributi INPS. Nella pratica, dunque, una vera e propria riduzione del cuneo fiscale e contributivo.
COME UTILIZZARE IL WELFARE PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI VIAGGIO:
L’utilizzo del
voucher aziendale per l’acquisto di servizi di viaggio rivolto ai dipendenti o ai figli dei dipendenti è oggi uno strumento utilizzato in modo importante dai fruitori del welfare aziendale.
Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3 [Art. 51], l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale."
Il comma 3-bis dell’Art.51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce la possibilità di corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione, vale a dire nella forma di
voucher nominali. L’Art. 1 comma 190 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 e la successiva Circolare n.28/E 2016 delle Agenzia delle Entrate ne specificano quindi ulteriormente le caratteristiche:
- Deve rappresentare una specifica utilità e dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero suo valore nominale
- Non può essere emesso a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio (ovvero non è integrabile da parte del titolare) *
- Non può rappresentare somme di denaro e non può essere emesso a rimborso di spese già sostenute dal dipendente, il quale non può intervenire nel rapporto economico tra datore di lavoro e struttura che eroga il servizio
- Non può rappresentare più prestazioni, opere o servizi
- Deve riportare il nominativo dell’effettivo fruitore della prestazione, ovvero non può essere monetizzato o ceduto a terzi.
* Il dipendente ha la facoltà di attivare un nuovo rapporto contrattuale con la struttura che eroga il servizio. È il caso dell’abbonamento in palestra: se il voucher emesso dal datore di lavoro ricomprende 10 ingressi in palestra, l’11° può essere acquistato dal dipendente poiché si tratta di una nuova prestazione svincolata dalla precedente.
In sintesi, dunque, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né monetizzati o ceduti a terzi; in aggiunta, possono dare diritto esclusivamente a un bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.
Deroghe del voucher unico
In deroga al principio (affermato dall' Articolo 6 comma 2 del Decreto Attuativo Interministeriale 25 marzo 2016) in base al quale i voucher “devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale” (articolo 6, comma 1, del Decreto), il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto, prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di
258,23 euro”.
PORTALI WELFARE
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